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Lo Studio vince in ctp sull’utilizzo della riserva in sospensione d’imposta
La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha accolto il ricorso proposto da una S.r.l. operante nel settore edilizio, assistita dallo Studio, in merito all’utilizzo della riserva in sospensione d’imposta, non affrancata, costituita a seguito del riallineamento fiscale dei beni. In particolare, a seguito di una fusione inversa, la S.r.l. incorporante, conformemente ai principi contabili, ha utilizzato la predetta riserva, con una diversa riclassificazione, per ricostituire il proprio patrimonio netto negli stessi termini quantitativi che si sarebbero avuti in caso di fusione diretta. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto tassabile il predetto utilizzo.
La Società ha protestato anzitutto di avere presentato una dichiarazione integrativa, adeguandosi alla diversa lettura del principio contabile fornita dall’Amministrazione finanziaria successivamente all’operazione di fusione, ricostituendo, quindi, l’originaria riserva e che comunque la cancellazione dal patrimonio netto della predetta riserva non aveva costituito presupposto impositivo per la tassazione della stessa, presupposto che si integra solo in caso di effettiva distribuzione ai soci (non verificatosi).
I Giudici di prime cure hanno integralmente accolto il ricorso della Società riconoscendo sia la validità della dichiarazione integrativa, sia la circostanza che soltanto la distribuzione ai soci della riserva costituisce presupposto per la tassazione.
Lo Studio ha agito in giudizio con un team composto dai partners Dario Romagnoli, Cristiano Caumont Caimi, dall’associate partner Fabrizio Cancelliere e dal senior associate Nicola Borzomì.
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