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Modifiche all’agevolazione c.d. “Patent Box” – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 658445/2019 del 30 luglio 2019
Con l’art. 4, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) è stata introdotta la facoltà per le imprese che optano per il regime “Patent Box” di determinare autonomamente il beneficio fiscale, indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta conformemente alle indicazioni fornite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 658445/2019 del 30 luglio 2019 (di seguito, il “Regime di Autoliquidazione” e il “Provvedimento”). Questo regime è alternativo rispetto alla procedura ordinaria basata sul contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, ad esito della quale veniva (e viene tuttora) sottoscritto tra il contribuente e l’Ufficio competente un accordo avente ad oggetto le modalità di determinazione del beneficio fiscale in questione.
Com’è noto, in estrema sintesi, il regime “Patent Box” consente alle società titolari di taluni beni immateriali – segnatamente software, brevetti, disegni e modelli, e know-how – di fruire di un incentivo fiscale correlato all’utilizzo diretto e/o indiretto che le medesime operano in relazione ai citati intangibili.
La novità di recente attuazione prevede la facoltà di optare per la determinazione in via autonoma del predetto beneficio, con evidenti riflessi sia in termini di celerità nella determinazione del “bonus fiscale”, sia in termini di minor dispendio di risorse, dato il venir meno dell’articolata istruttoria presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione per il Regime di Autoliquidazione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si intende fruire dell’agevolazione, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.
Una volta esercitata l’opzione, il beneficio (che, com’è noto, si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in dichiarazione) dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da indicare nelle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo di esercizio dell’opzione e ai due successivi.
Come anticipato, il Regime di Autoliquidazione presuppone, tra le condizioni necessarie per la sua applicazione, che il contribuente si doti di apposita documentazione (di seguito, la “Documentazione”), la cui finalità è quella di consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la corretta quantificazione del beneficio. Da notare, peraltro, che il possesso della suddetta documentazione consente al contribuente di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni ammnistrative qualora, nel caso di successivi controlli, sia rettificata l’entità del beneficio fiscale (auto)determinato.
Il Provvedimento definisce i requisiti della Documentazione, chiarendo che la medesima si compone di due sezioni, A e B, che devono contenere rispettivamente le seguenti informazioni:
i) Sezione A – struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari, operazioni con imprese associate, modello organizzativo dell’impresa, caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività, descrizione della catena di valore dell’impresa, funzioni, rischi e beni dell’impresa, beni immateriali, attività di ricerca e sviluppo, plusvalenze da cessione di IP agevolabili;
ii) Sezione B – informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile, valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione “Patent Box”, illustrazione del metodo adottato nonché le ragioni di selezione dello stesso.
Qualora parte delle informazioni siano già contenute nella documentazione relativa al “transfer pricing”, il contribuente ha la facoltà di operare un mero rinvio alla stessa.
Modalità semplificate sono previste per le microimprese e le piccole/medie imprese, le quali (i) possono avvalersi, su richiesta, delle apposite analisi di benchmark messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’applicazione del metodo del Residual Profit Split, e, in ogni caso (ii) possono predisporre la Documentazione in forma semplificata, fornendo nelle Sezioni A e B informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
La Documentazione, che deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere redatta per ciascun periodo di imposta di esercizio dell’opzione e produce effetti esclusivamente per tale periodo.
Il Provvedimento chiarisce che la mancanza della Documentazione o della firma elettronica con marca temporale ovvero ancora la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite comporta il recupero integrale dell’agevolazione “Patent Box”, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.
Da ultimo, è riconosciuta al contribuente la facoltà di avvalersi del Regime di Autoliquidazione anche per le annualità precedenti l’entrata in vigore del Decreto Crescita.
In particolare,
i) nel caso di procedura di ruling in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, il contribuente può esercitare l’opzione per il Regime di Autoliquidazione con comunicazione, da trasmettere all’Ufficio via PEC o raccomandata a/r, nella quale manifesta irrevocabilmente la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.
Perfezionata la rinuncia, il contribuente predispone la Documentazione per i periodi di imposta cui si riferisce la procedura e ripartisce la somma delle relative variazioni in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nelle dichiarazioni IRES e IRAP relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due successivi;
ii) nel caso in cui, per gli esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, il contribuente abbia autoliquidato il beneficio, il medesimo effettua la comunicazione del possesso della Documentazione tramite PEC o raccomandata a/r all’Ufficio, purché tale comunicazione sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo.
In conclusione, il nuovo Regime di Autoliquidazione rappresenta certamente un’opportunità per i contribuenti titolari di IP che possono accedere al regime “Patent Box” secondo una modalità semplificata.
Infatti, diversamente dal passato, tale beneficio può ora essere fruito facoltativamente dal contribuente direttamente in dichiarazione, senza dover soggiacere alle lungaggini pluriennali del procedimento di ruling e senza correre il rischio di essere sanzionato in caso di errata quantificazione dell’agevolazione.
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