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Studio vince in CTP Torino sul regime fiscale dei differenziali negativi da pronti contro termine
La controversia aveva ad oggetto l’applicabilità del limite di deducibilità degli interessi passivi previsto dall’art. 96, comma 5-bis, TUIR, ai differenziali negativi da contratti di pronti contro termine “di impiego”, vale a dire ai differenziali che emergono laddove gli interessi attivi percepiti dall’acquirente “a pronti” dei titoli durante il contratto risultano superiori al rendimento pattuito nel contratto medesimo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la Banca avrebbe erroneamente considerato i predetti differenziali negativi quale posta rettificativa degli interessi attivi percepiti sui titoli acquistati a pronti, mentre gli stessi avrebbero dovuto essere assoggettati ad imposizione autonomamente rispetto ai suddetti proventi, quali oneri assimilati agli interessi passivi, e quindi soggiacere al limite di deducibilità del 4 per cento previsto dal TUIR.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino (sentenza della CTP Torino, sez. 10, n. 1997, depositata il 19 dicembre 2016, ai fini IRES 2009) ha annullato l’avviso di accertamento notificato alla Banca ritenendo che quest’ultima abbia correttamente attribuito rilevanza fiscale ai differenziali in commento unitamente ai proventi di riferimento (i.e. agli interessi attivi), senza applicare agli stessi il limite di deducibilità previsto dal TUIR per gli interessi passivi ed oneri assimilati. Ciò sul presupposto che i differenziali negativi emergenti da contratti pronti contro termine di impiego – ossia da contratti utilizzati per porre in essere operazioni di investimento (non di raccolta) di liquidità – non sono assoggettabili al medesimo regime fiscale degli interessi passivi od oneri assimilati, non condividendone la funzione economica. I Giudici della CTP di Torino hanno, in specie, osservato che i differenziali in commento hanno la funzione di ricondurre il rendimento attivo di un impiego di capitale effettuato dall’acquirente “a pronti” a quello previsto negli accordi contrattuali, con la conseguenza che si distinguono dagli interessi passivi ed oneri agli stessi assimilati, che sono invece diretti a remunerare la raccolta di capitale. I medesimi Giudici hanno, tra l’altro, affermato che questa conclusione si pone in linea con le regole di contabilizzazione dei suddetti oneri, che sono iscritti nel conto economico a rettifica degli interessi attivi e proventi assimilati e non ad aumento degli interessi passivi ed oneri assimilati.
Lo Studio ha operato con il socio Cristiano Caumont Caimi e l’associate Ilaria Cherchi.
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